Con la presente di ricorda che il territorio della Provincia di Biella è suddiviso, ai sensi del DPR 412/1993 e s.m.i. e del DPR 74/2013 e s.m.i., in due zone:
- Zona E: porzione di territorio posta a quota inferiore a mt. 645,14 s.l.m.
- Zona F: porzione di territorio posta a quota pari o superiore a mt. 645,14 s.l.m.
Nella zona E l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio ed alla durata giornaliera di attivazione: Ore 14 giornaliere, dal 15 ottobre al 15 aprile.
È consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni.
La durata giornaliera di attivazione è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alle 7 ore giornaliere.
Il Sindaco, su conforme deliberazione immediatamente esecutiva della Giunta comunale, può ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili.
I sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.
Nella zona F non vi è nessuna limitazione all'accensione degli impianti termici.
La temperatura ambiente
Durante il periodo in cui é in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, la media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare, non deve superare i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate:
- 18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- 20 °C + 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Nel periodo estivo è invece sempre consigliabile non andare oltre i 5 gradi di differenza tra la temperatura esterna e quella interna.
Obblighi
Il D.Lgs 102/2014 e s.m.i., attuativo della Direttiva 2012/27/EU, ha reso inoltre obbligatoria, entro il 31/12/16 (con proroga al 30/06/17), l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e di termoregolazione delle singole unità immobiliari.
Nei condomini le valvole termostatiche sono obbligatorie per legge.
Agli utenti è demandata la gestione della temperatura interna e del funzionamento del proprio impianto, sulla base dei dispositivi installati.