Per estratto Ordinanza n°14/2019
ORDINA
Tutti i proprietari dei terreni confinanti con strade regionali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico situati nel territorio del Comune di Pettinengo, dovranno provvedere a:
. Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante.
. Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada.
. Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio promananti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.
. Adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.
Controlli sul rispetto dell’ordinanza saranno svolti da tutti gli agenti accertatori previsti dall’art. 12 del Codice della Strada in collaborazione con gli uffici comunali.
In caso di urgenza (e pubblica sicurezza) e irreperibilità immediata dei proprietari si procederà, senza ulteriore avviso, all’esecuzione d’Ufficio, e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo l’applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge.
Il tutto come sopra specificato, fatta salva ogni azione contravvenzionale al riguardo e ferme restando la responsabilità civile e penale dei proprietari stessi per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, oltreché dal mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia.
INCARICA
le forze dell’ordine preposte ai controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza, nonché di comminare le sanzioni, nei confronti dei trasgressori.
RICORDA CHE
In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell’art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.
Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell’atto comunque acquisita.
RAMMENTA ALTRESI’
Il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.
Tale ordinanza rimarrà in vigore fino a nuove disposizioni.
Pettinengo li 17 giugno 2019